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Cosa si intende per Divorzio Breve?

La legge 6 maggio 2015, n. 55, ha rivisto i termini per ottenere il divorzio.
Fino al 2015 erano richiesti almeno tre anni di separazione prima di poter procedere con la richiesta di divorzio. Ora si può divorziare dopo un anno dalla data di separazione e in caso di separazione consensuale la richiesta di divorzio può essere presentata anche dopo soli sei mesi.
Inoltre Il D.l. 132/2014, convertito con modifiche nella legge 162/2014, introducendo la procedura di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, ha considerato anche le pratiche di separazione e divorzio, prevedendo la possibilità di separarsi senza ricorrere al tribunale, con l’assistenza di un avvocato oppure davanti all’ufficiale dello stato civile.
Infatti, attraverso lo strumento della negoziazione assistita, la legge consente ai coniugi di recarsi dal proprio avvocato di fiducia per ottenere la separazione o il divorzio.
Si attua una specie di mediazione che termina in un accordo  con il quale le parti regolamentano i loro rapporti.
I coniugi sono obbligati a farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti, che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre, prorogabile di trenta giorni su accordo delle parti.
L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.
La convenzione deve contenere la modifica dello status dei coniugi, gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale, le disposizioni sui figli e il loro affidamento e relativo mantenimento.
In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti), l’accordo concluso deve essere trasmesso al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, il quale deve concedere il suo nulla osta. Se il pubblico ministero rileva irregolarità, l’accordo ritorna alle parti che rinegoziano l’accordo o, in assenza di un comune consenso, possono procedere in via giudiziale.
La situazione è diversa in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti.
In questo caso l’accordo, nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al pubblico ministero che lo può autorizzare se lo ritiene corrispondente all’interesse dei figli oppure, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale.
La Legge 164/2014 ha anche stabilito che i coniugi possano separarsi, divorziare e modificare i propri accordi in merito, con un accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. Si tratta di una procedura veloce ed economica.
A differenza della negoziazione assistita, i coniugi non sono obbligati a farsi assistere da un avvocato.
Non possono usufruire di questa procedura i coniugi che abbiano figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’accordo concluso davanti  all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio.

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